LO STATUTO

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DIRETTIVO
Fotoclub  La Rotondina

Presidente  e Legale Rappresentante
Roberto Gambirasi  

VicePresidente  e Web Master
 Alberto Nencioni  

Segretario organizzativo e Tesoriere:
Paolo Gorla  

Consiglieri di gestione, organizzazione e rappresentanza dell’Associazione:
Giovanni Sala,  Giorgio De Ambri, Michele Loiacono, Alberto Belloni, Nebuloni Ernesto, Castoldi Maurizio, Gianni Rombi, Alberto Nencioni .


STATUTO
FOTOCLUB LA ROTONDINA

Art. 1 – Denominazione
Ai sensi degli art. 36 e seguenti del codice civile è costituita l’associazione  Fotoclub La Rotondina, in seguito chiamata per brevità “associazione”.
L’associazione è apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede presso il centro sportivo di via Adamello snc, in frazione Villanova nel comune di  Nerviano  ( Mi ). Il trasferimento della sede principale in altra città deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città; tale eventuale variazione non costituisce modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire sedi operative o sezioni staccate anche in altre città.

Art. 3 – Scopi
L’associazione persegue i seguenti scopi: divulgare la fotografia come mezzo di espressione artistica; accrescere culturalmente gli associati e in generale chiunque desideri frequentare l’associazione; facilitare le attività ricreative e del tempo libero dei soci e di tutti i simpatizzanti; favorire con questo mezzo l’integrazione , l’amicizia tra i popoli.

Art. 4 – Attività
L’associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività e in particolare: stimolare lo sviluppo  della fotografia attraverso corsi di formazione; confrontarsi con altre realtà associative mediante iniziative varie; collaborare con le altre associazioni ed enti locali; organizzare mostre, audiovisivi anche con l’utilizzo di mezzi informatici; utilizzare la fotografia per raccogliere e divulgare testimonianze, memoria storica, diversità.

Art. 5 – Soci
L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie: soci fondatori: persone o enti che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto; soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; soci onorari: persone o enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell’associazione. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. La temporaneità della partecipazione alla vita associativa rimane esclusa per tutte le categorie di soci.

Art. 6 – Criteri di ammissione e esclusione
Nella domanda di ammissione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione nel registro dei soci. I soci cessano di appartenere all’associazione: per dimissioni volontarie; per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso; per decesso; per comportamento contrastante con gli scopi statutari; per persistente violazione degli obblighi statutari. L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea dei soci che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al collegio dei probiviri se previsto, o all’Assemblea.

Art. 7 – Diritti e obblighi
I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.

I soci hanno il diritto:

  • di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare
  • di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali
  • di partecipare alle attività promosse dall’associazione
  • di usufruire di tutti i servizi dell’associazione
  • di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati:

  • a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • a versare il contributo stabilito dall’Assemblea;
  • a svolgere le attività preventivamente concordate;
  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

Art. 8 – Patrimonio
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • beni, immobili e mobili;
  • contributi e finanziamenti;
  • donazioni e lasciti;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
  • ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 – Bilancio
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci,
  • il Consiglio direttivo,
  • il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

  • il Collegio dei revisori;
  • il Collegio dei probiviri.

Art. 11 – Assemblea
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione  l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

L’assemblea ordinaria ha dei seguenti compiti:

  • eleggere il Comitato Direttivo;
  • approvare il regolamento interno;
  • approvare il programma e il preventivo economico per l’anno successivo;
  • approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
  • eleggere il Collegio dei Revisori (se previsto);
  • eleggere il Collegio dei probiviri (se previsto).

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Art. 12 –Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri . I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato da:

  • il presidente
  • almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione:

  • Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea
  • eleggere il presidente dell’associazione
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • elaborare il bilancio consuntivo e il programma di attività da realizzare;
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.

Art. 13 – Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti ed ha il potere di firma.Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi solo sul benestare scritto di almeno due membri del Consiglio direttivo.Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 14 – Collegio dei revisori
L’assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 15 – Collegio dei probiviri
L’assemblea può eleggere un Collegio dei probiviri composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 16 – Modifica statuto e scioglimento
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dall’Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 17 – Cariche associative
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 18 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia .

Nerviano  li  25 / 10 / 2009

Art. 5 d.lgs 460/97

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.